Full text : Der Wirtschaftskrieg

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guerra  dello  Stato  saranno  abolite  in  via  di  reciprocita
  verso  quelle  potenze  che  adotteranno  eguale
trattamento  a  favore  della  marina  mercantile  nazionale.
II  trattamento  di  reciproeitä  dovrä  risultare  da  leggi
locali,  da  convenzioni  diplomatiche  o  da  dichiarazione
fatt.a  dal  nemico  prima  dell’inizio  delle  ostilitä.
Art.  243.  —  Le  navi  mercantili  di  nazioni  nemiche
che  si  trovassero  nei  porti  litorali  dello  Stato  al  momento
  della  dichiarazione  di  guerra  saranno  libere  di
uscirne  in  qualunque  tempo,  salvo  che  il  Governo,  per
le  speciali.  circostanze,  non  credä  di  prescrivere  un
limite  per  la  partenza.  A  questo  fine  le  navi  sudesto
saranno  alla  loro  partenza  munito  di  un  salvacondotto
per  reearsi  in  patria.  Cionondimeno,  in  via  di  rappresaglia,
  poträ  farsi  luogo  all’embargo  o  sequestro  di
tali  navi  quando  il  nemico  avesse  cominciato  le  sue
ostilitä  catturando  le  navi  nazionali  che  si  trovassero
nei  suoi  porti  ed  operando  estorisioni  nelle  province
dello  Stato.
E’  da  notare  che  la  reciproeitä  di  cui  si  parla
nell’articolo  211  fu  stabilita  per  la  guerra  dell  66
fra  Italia,  Austria  e  Prussia,  con  decreti  rispettivi  del
20  giugno,  13  maggio  e  19  maggio.  Qualche  giern  als
prima  ancora  che  il  decreto  fosse  pubblicato,  aveva
fatto  voti  appunto  perchfe  il  Governo  pensasse  ad
abolire  precisamente  i  due  articoli  sudetti.  Ma  stamane
qualche  giornale  deve  aver  dato  un’interpretazione  un
po’  troppo  larga  al  decreto  soprariferito  poiche  questa
sera  nna  nota  ufliciosa  dies  che  non  e  da  pensare  che
il  Governo  italiano  miri  a  disimpegnarsi  dall’osservanza
delle  norme  del  diritto  internazionale,  e  soggiunge:
„Tale  interprfitazione  fe  inesatta.  Il  Governo  italiano ­
  intende  invece,  finchb  gli  sarä  possibile,  osservare
tali  norme,  e  piü  particolarmente  la  Convenzione
dell  Aja,  che  regolano  la  materia.  E  la  disapplicazione
dei  detti  articoli  ha  soltanto  lo  scopo  di  rimuovere
le  difticoltä  che  sarebbero  provenute  da  un  regolamento
di  diritto  pubblico  interne  verso  rapporti  che  invece
sono  di  diritto  intern  azionale."
In  conclusione  gli  articoli  211  e  243  del  Codice
per  la  marina  mercantile  obbligavano  lltalia  a  rispettare
  assolutamente  la  marina  mercantile  della  nazione
  nemica,  se  questa,  da  parte  sua,  si  fosse  preventivamente
  impegnata  a  fare  altrettanto.
Ora,  dope  lesperienza  di  questi  dieci  mesi  di
guerra,  ai  quäl!  ITalia  ha  assistito,  il  nostro  Paese  ha
avuto  ragione  di  avere  dei  dubbi,  c  pereio  ha  preferito
di  decretarsi  ampia  libertä,  abolendo,  come  ha  fatttt,
i  due  sudetti  articoli.
Il  Giornale  dTtalia,  commontando  il  decreto,  dice
che,  abrogati  i  due  articoli,  „le  nave  mercantili  di
nazioni  nemiche  che  si  trovano  nei  nostri  porti  saranno
sequestrate.“
Nei  porti  di  Genova,  Livorno,  Messina,  ecc.,  si
trovano,  come  b  noto,  sin  dal  tempo  dell  inizio  della
guerra,  numerosi  piroscafi  tedeschi  e  austriaci.  Questa
flotta  mercantile  rappresenta  un  valore  che  si  fa  ascendere
  a  molte  diecine  di  milioni.  Piroscafi  italiani  di

notevole  entitä  non  si  trovano  nei  porti  austriaci,  e
tanto  meno  in  quell!  tedeschi.
S.
Decreto  luogotenenziale  n.  814  riguardante  il
trattamento  da  usarsi  alle  navi  nemiche  present! ­
  nelle  acque  territorial!  del  Regno  alio
scoppio  delle  ostilitä.  (Gazzetta  üfficiale
del  12  giugno  n.  148.)
0  m  i  s  s  i  s.
Visto  il  E.  decreto  15  maggio  1915,  n.  659,  che
sospende  Papplicazione  degii  articoli  211  e  243  del
Codice  per  la  marina  mercantile  nei  caso  di  pavtecipazione
  dellTtalia  all’attuale  conflitto  internazionale;
Vista  la  VI  e  la  XI  Convenzione  firmata  all’Aja
il  18  ottobre  1907,  che  ITtalia  dichiara  di  osservare
in  quanto  lo  consentano  le  leggi  vigenti  nei  Eegno
e  lo  altre  disposizioni  emanate  dal  [Governo  del  Ee
sullo  stesso  argomento;
Visto  il  presente  stato  die  guerra;
In  virtü  dei  poteri  straordinari  conferiti  al  Governo ­
  del  Ee  con  la  legge  22  maggio  1915,  n.  671;
Sentito  il  Consiglo  dei  ministri;
Sulla  proposta  del  ministro  della  marina,  di  Concerto ­
  con  quell!  degii  affari  esteri,  delle  colonie  e  delle
flnanze;
Abbiamo  decretato  e  decretiamo:
Art.  1.  Tutte  le  navi  mercantili  nemiche  presenti
nei  porti  e  nelle  acque  territorial!  del  Regno  e  delle
colonie  allo  scoppio  delle  ostilitä,  saranno  poste  sotto
sequestro  dalle  locali  autoritä  marittime.
Art,  2.  Speciali  Commission!  tecniche  assistito
dalle  autoritä  marittime  procederanno  alla  visita  delle
navi  mercantili  nemiche  cosi  sequestrate,  allo  scopo  di
accertare  quali  fra  esse  presentino  particolari  di  costruzione,
  strutture,  sistemazioni  e  adattamenti  interni,
tali  da  far  giudicare,  che  siano  destinate  ad  essere
eventualmente  trasformate  in  navi  da  guerra.
Art.  3.  Le  navi  riconosciute  come  destinate  alla
trasformazione  in  navi  da  guerra,  saranno  catturate  e
deferite  alla  Commissione  delle  prede  per  il  giudizio
sulla  loro  Sorte  definitiva.
Art.  4.  Per  le  navi  non  riconosciute  come  destinate ­
  alla  trasformazione  in  navi  da  guerra,  sarä  mantenuto
  il  provvedimeuto  di  sequestro.
Esse  potranno  essere  requisite  dal  Ministero  della
marina,  per  tutta  la  durata  della  presente  guerra,  Secunde ­
  norme  che  saranno  stabilite  con  altro  nostro
decreto.
Art.  5.  Le  merci  nemiche  trovate  a  bordo  di
tutte  le  navi  mercantili  di  cui  al  precedente  art.  1
saranno  sequestrate  e  restituite  dopo-  la  guerra  senza
indennitä,  ovvero  saranno  requisite  con  ludenuitä.
Le  merci  deperibili  potranno  essere  vendute  con
la  osservanza  di  speciali  norme  che  saranno  emanate
del  ministro  della  marina.
Art.  6.  Le  merci  neutral!  trovate  a  bordo  di  tutte
le  navi  mercantili  di  cui  al  precedente  art.  1  saranno
rilasciate,  salvo  il  provvedimeuto  di  requisizione  con

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