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o a riposo, oppure da un presidente di sezione di Corte
di cassazione in attivita di servizio.
Essa b composta di membri ordinär! a di membri
supplenti.
Sono membri ordinari:
a) un ufficiale ammiraglio;
b) un membro del Contenzioao diplomatico;
c) un consigliere di Stato;
d) il direttore generale della marina mercantile;
e) l’ispettore delle capitanerie di porto;
f) un magistrato del personale giudicante di gradi
non inferiore a consigliere di Corte d’appello.
In ciascuna delle categorie di cui alle lettere a),
b), c) ed f) b scelto un membro supplente.
Art. 3. Un commissario del Governo promuove
l’istanza a nome del Governo e dä le sue conclusioni.
Funziona da commissario del Governo un magi
strato del Pubblieo Ministero di grado non inferiore
al procuratore del Re. In caso di assenza o di Impedi
mente ne assunrnrä temporaneamonte le funzioni un
altro magistrato del Pubblieo Ministero.
II commissario del Governo e il commissario
supplente, ove questi lo sostituisca all’ udienza, non
banne voto deliberativo e non possono assistero alla
votazione.
Art. 4. La Commissione delle prede b assistita da
un segretario senza voto, scelto tra i funzionari delP
Amministrazione centrale della marina, di grado non
inferiore a quelle di capo sezione.
11 segretario b coadiuvato da un vice-segretario
che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento.
Il vice-segretario b scelto tra i funzionari del Mini
stero della marina, del Ministern degli affari esteri, e
del Ministero di grazia, giustizia e dei culti di grado
non inferiore a quelle di primo segretario.
Art. 5. Il preäidente, i membri ordinari e
supplenti della Commissione delle prede, il commissario
del Governo, il commissario supplente, e il segretario
sono nominati con Nostro decreto, sulla proposta dei
ministri della-marina, degli affari esteri, e di grazia
giustizia e dei culti.
Il vice-segretario b nominato con decreto degli
stessi ministri.
Art. 6. La Commissione delle prede cbmpila
nelle sue prime adunanze, un regulamento interne per
l’adempimento del proprio ufficio.
Tale regolamento b pubblicato nella Gazetta,
ufficiale.
Art. 7. Le deliberazioni della Commissione sono
valide quando vi intervengono almeno cinque membri
compreso il presi deute, o chi ne fa le veci.
In caso di paritä di voti, quelle del presidente o
di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.
Art. 8. Le parti hanno facoltä di presentare me-
morie scritte, dirette al presidente della Commissione.
Art. 9. Gli agenti di potenze estere, accreditati
presse il Governo del Re, possono indirizzare al com
missario del Governo presse la Commissione delle
prede quelle osservazioni che giudichtno opportune
nelT Interesse dei loro nazionali.
Art. 10. Le sentenze della Commissione delle
prede sono motivate. Esse non sono soggette all’appello,
opposizione o revocazione, salvo i ricorso alla suprema
Corte di cassazione nei termini e con le norme sta-
bilite dair art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761
(serie 2 »).
Art. 11. Le decisioni della Commissione delle
prede sono comunicate ai ministri degli affari esteri
e della marina,, entro otto giorni da quelle in quelle
in cui furono pronunciate.
Art. 12. Le spese di segreteria ed altre acees-
sorie per il funzionamento ed il servizio della Com
missione delle prede sono poste a carico dei fondi
straordinari messi a disposizione del Ministero della
marina in conseguenza degli avvenimenti interna-
zionali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando
a ehiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 30 maggio 1915.
(Gazetta Ussiziale vom 11. Juni 1915.)
41 bers e-tz-n n g.
Dekret der S t a tt h a l t e rs ch a f t Nr. 807
betreffend Errichtung einer Prisenkommifsion
(„Gazetta Ufficiale" vom 11. Juni 1915
Nr. 147).
Art. 1. Die Prisenkommifsion, welche im Artikel
225 des Handelsmarine-Gesetzbuches vorgesehen ist, hat
ihren Sitz in Rom und amtiert auch für die Ko
lonien.
Art. 2. An der Spitze der Prisenkommifsion steht
ein erster Vorsitzender eines Oberlandesgerichtes im
Dienste oder im Ruhestarwe oder ein aktiver Sektions
präsident des Kassationsgerichtes.
Sie besteht aus ordentlichen und Ersatzmitglieüecn.
Ordentliche Mitglieder sind:
a) ein Admiral,
b) ein Mitglied des diplomatischen Streitgerichts
hofes,
c) ein Staatsrat,
d) der Generaldirektor der Handelsmarine,
e) der Inspektor der Hafenkapitanate,
f) ein Gerichtsmagistrat von keinem niedrigeren
Grade als Oberlandesgerichtsrat.
Für jede der Kategorien a, b, c, d und f wird
ein Ersatzmitglied gewählt.
Art. 3. Ein Regierungskommissär betreibt die
Sache namens der Regierung und stellt seine Anträge.
Als Regierungskommissär amtiert ein Funktionär der
Staatsanwaltschaft von nicht geringerem Range als
königl. Anwalt. Im Falle seiner Abwesenheit oder Ver
hinderung wird seine Funktion vorübergehend ein
anderer Magistrat der Staatsanwaltschaft über
nehmen.