Full text: Der Wirtschaftskrieg

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o a riposo, oppure da un presidente di sezione di Corte 
di cassazione in attivita di servizio. 
Essa b composta di membri ordinär! a di membri 
supplenti. 
Sono membri ordinari: 
a) un ufficiale ammiraglio; 
b) un membro del Contenzioao diplomatico; 
c) un consigliere di Stato; 
d) il direttore generale della marina mercantile; 
e) l’ispettore delle capitanerie di porto; 
f) un magistrato del personale giudicante di gradi 
non inferiore a consigliere di Corte d’appello. 
In ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), 
b), c) ed f) b scelto un membro supplente. 
Art. 3. Un commissario del Governo promuove 
l’istanza a nome del Governo e dä le sue conclusioni. 
Funziona da commissario del Governo un magi 
strato del Pubblieo Ministero di grado non inferiore 
al procuratore del Re. In caso di assenza o di Impedi 
mente ne assunrnrä temporaneamonte le funzioni un 
altro magistrato del Pubblieo Ministero. 
II commissario del Governo e il commissario 
supplente, ove questi lo sostituisca all’ udienza, non 
banne voto deliberativo e non possono assistero alla 
votazione. 
Art. 4. La Commissione delle prede b assistita da 
un segretario senza voto, scelto tra i funzionari delP 
Amministrazione centrale della marina, di grado non 
inferiore a quelle di capo sezione. 
11 segretario b coadiuvato da un vice-segretario 
che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento. 
Il vice-segretario b scelto tra i funzionari del Mini 
stero della marina, del Ministern degli affari esteri, e 
del Ministero di grazia, giustizia e dei culti di grado 
non inferiore a quelle di primo segretario. 
Art. 5. Il preäidente, i membri ordinari e 
supplenti della Commissione delle prede, il commissario 
del Governo, il commissario supplente, e il segretario 
sono nominati con Nostro decreto, sulla proposta dei 
ministri della-marina, degli affari esteri, e di grazia 
giustizia e dei culti. 
Il vice-segretario b nominato con decreto degli 
stessi ministri. 
Art. 6. La Commissione delle prede cbmpila 
nelle sue prime adunanze, un regulamento interne per 
l’adempimento del proprio ufficio. 
Tale regolamento b pubblicato nella Gazetta, 
ufficiale. 
Art. 7. Le deliberazioni della Commissione sono 
valide quando vi intervengono almeno cinque membri 
compreso il presi deute, o chi ne fa le veci. 
In caso di paritä di voti, quelle del presidente o 
di chi ne fa le veci, determina la maggioranza. 
Art. 8. Le parti hanno facoltä di presentare me- 
morie scritte, dirette al presidente della Commissione. 
Art. 9. Gli agenti di potenze estere, accreditati 
presse il Governo del Re, possono indirizzare al com 
missario del Governo presse la Commissione delle 
prede quelle osservazioni che giudichtno opportune 
nelT Interesse dei loro nazionali. 
Art. 10. Le sentenze della Commissione delle 
prede sono motivate. Esse non sono soggette all’appello, 
opposizione o revocazione, salvo i ricorso alla suprema 
Corte di cassazione nei termini e con le norme sta- 
bilite dair art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 
(serie 2 »). 
Art. 11. Le decisioni della Commissione delle 
prede sono comunicate ai ministri degli affari esteri 
e della marina,, entro otto giorni da quelle in quelle 
in cui furono pronunciate. 
Art. 12. Le spese di segreteria ed altre acees- 
sorie per il funzionamento ed il servizio della Com 
missione delle prede sono poste a carico dei fondi 
straordinari messi a disposizione del Ministero della 
marina in conseguenza degli avvenimenti interna- 
zionali. 
Ordiniamo che il presente decreto, munito del 
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale 
delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando 
a ehiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi 30 maggio 1915. 
(Gazetta Ussiziale vom 11. Juni 1915.) 
41 bers e-tz-n n g. 
Dekret der S t a tt h a l t e rs ch a f t Nr. 807 
betreffend Errichtung einer Prisenkommifsion 
(„Gazetta Ufficiale" vom 11. Juni 1915 
Nr. 147). 
Art. 1. Die Prisenkommifsion, welche im Artikel 
225 des Handelsmarine-Gesetzbuches vorgesehen ist, hat 
ihren Sitz in Rom und amtiert auch für die Ko 
lonien. 
Art. 2. An der Spitze der Prisenkommifsion steht 
ein erster Vorsitzender eines Oberlandesgerichtes im 
Dienste oder im Ruhestarwe oder ein aktiver Sektions 
präsident des Kassationsgerichtes. 
Sie besteht aus ordentlichen und Ersatzmitglieüecn. 
Ordentliche Mitglieder sind: 
a) ein Admiral, 
b) ein Mitglied des diplomatischen Streitgerichts 
hofes, 
c) ein Staatsrat, 
d) der Generaldirektor der Handelsmarine, 
e) der Inspektor der Hafenkapitanate, 
f) ein Gerichtsmagistrat von keinem niedrigeren 
Grade als Oberlandesgerichtsrat. 
Für jede der Kategorien a, b, c, d und f wird 
ein Ersatzmitglied gewählt. 
Art. 3. Ein Regierungskommissär betreibt die 
Sache namens der Regierung und stellt seine Anträge. 
Als Regierungskommissär amtiert ein Funktionär der 
Staatsanwaltschaft von nicht geringerem Range als 
königl. Anwalt. Im Falle seiner Abwesenheit oder Ver 
hinderung wird seine Funktion vorübergehend ein 
anderer Magistrat der Staatsanwaltschaft über 
nehmen.
	        
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