Full text : Der Wirtschaftskrieg

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solo  inclusivamente,  l’anilina,  la  metilanilina,  il  precloiato
  d’ammonio,  il  perclorato  di  sodio,  il  clorato  di
sodio,  il  clorato  di  bario,  il  nitrato  d’ammonio,  la  cianamide,
  il  clorato  di  potassio,  il  nitrato  di  calcio,  il
mercurio.
6.  I  prodotti  resinosi,  la  ,  canfora  e  la  trementina
(olio  ed  essenca).
6.  Affusti  da  cannoni,  cassoni,  avantreni,  fnrgoni,
fucine  da  catnpo  e  lore  singole  parti  caratteristiche.
7.  Telemetri  e  loro  singole  parti  catatteristiche.
8.  Ogni  specie  di  oggetti  di  vestiario  e  di  equipaggiamento,
  di  carattere  prettamente  militare.
9.  Animali  da  sella,  da  tiro,  da  soma,  utilizzabili
per  la  guerra.
10.  Ogni  specie  di  finiraenti  di  carattere  prettamente
  militare.
11.  Grli  articoli  di  eqnipaggiamento  da  campo  e
loro  singole  caratteristiche.
12.  Piastre  per  corazzatura.
13.  Legbe  di  ferro,  compreso  il  ferrotungsteno,  il
ferro-molibdeno,  il  ferro-manganese,  il  ferro-vanadio  e
il  ferro-cromo.
14.  I  seguenti  metalli  :  il  tungstefto,  il  molibdeno,
il  vanadio,  il  nickel,  il  selenin,  il  cobalto,  i  pani  di
ferro  ematite,  il  manganese.
15.  I  seguenti  minerali:  la  Wolframite,  la  scheelite,
la  molibdenite,  il  minerale  del  manganese,  del  nickel,
del  cromo,  del  ferro  ematite,  dello  zinco  del  piombo,  la
banxite.
16.  Alluminio,  allumina  e  sali  d’alluminio.
17.  Antämonio,  insieme  con  i  solfuri  e  ossidi  di
antimonio.
18.  Rame  greggio,  parzialmente  lavorato,  e  i  fili
di  rame.
19.  Piombo  in  pani,  in  fogli  e  in  tnbi.
20.  Pilo  di  ferro  dentato  e  strumenti  per  metterlo
in  opera  e  tagliarlo.
21.  Navi  da  gnerra,  comprese  le  imbarcazioni  e
loro  singole  parti  componenti,  di  natura  tale  da  poter
essere  usate  soltanto  su  navi  da  guerra.
22.  Apparecchi  acustici  di  segnalazione  Settern ­
  arina.
23.  Aeroplani,  dirigibili,  palloni,  aerostati  di  ogni
genere  e  loro  parti  componenti,  non  ebb  gli  accessori  e
articoli  che  si  riconoscono  come  destinate  ad  essere
usati  per  la  navigazione  area  e  l'aviazione.
24.  Automobil!  e  motoearri  d’ogni  genere,  e  loro
parti  componenti.
25.  Pneumatici  e  copertoni  per  automobil!  e  velocipedi,
  insiemi  con  gli  articoli  o  material!  specialmento
  adatti  per  essere  nsati  nella  loro  fabbricazione  o
riparazione.
26.  Gomma  (inclusa  la  gomma  greggia,  usata  e
ricuperata),  e  gli  oggetti  interamente  composti  di
gomma.
27.  Piriti  di  ferro.
28.  Olii  minerali  ed  essenze  per  motori  (olii  minerali ­
  greggi  e  distillati,  petroli,  benzina,  nafta,  essenze
in  generale  utilizzabili  per  motori).

29.  Strumenti  e  apparecchi  esclusivamente  destinati
  alla  fabbricazzione  di  munizioni  da  guerra,  per  la
fabbricazzione,  riparazione  di  armi  o  materiale  da
guerra,  terrestre  o  navale.
30.  Lana  greggia,  laue  pettinate  o  cardate  cascami
  di  lana.
31.  Stagno,  cloruro  di  stagno,  e  minerali  di
stagno.
32.  Olio  di  ricino.
33.  Cera  di  parafflna.
34.  Rame  iodico.
35.  Lubrificanti.
36.  Pelli  d’ogni  genere,  greggie  o  conciate,  pelli
di  vacca,  pelli  di  bue,  di  bufali,  di  vitelli,  di  cavalli,
di  porci,  di  montoni,  di  capre,  di  daini;  cuoio  adatto
per  selleria,  per  finimenti,  per  calzature  e  per  vestiario
militare.
37.  Ammoniaca  e  suoi  sali,  semplici  e  composti;
ammoniaca  liquida;  urea;  anilina  e  suoi  composti.
Art.  2.  Sono  considerati  articoli  di  contrabbando
condizionali  i  seguenti  oggetti  e  materiali;
1.  Viveri.
2.  Forragi  e  materie  proprie  aH’alimentaziono  degli
animali.
3.  Vestiario,  tessuti  per  vestiario,  stivali  scarpe
adatte  per  usi  militari.
4.  Oro  o  argento  coniati  o  in  verghe;  carta
monetata.
5.  Veicoli  d’ogni  genere,  tranne  gli  automobil!  e
motoearri,  che  possono  servire  per  usi  di  guerra,  come
an,  he  le  loro  parti  componenti
6.  Navi,  battelli  ed  imbarcazioni  di  ogni  genere,
bacini  gallegianti,  parti  di  bacini  e  singole  parti  componenti. ­

7.  Materiale  ferroviario,  fisso  e  rotabile;  materiale
telegrafico,  radiotelegraflco  o  telefoniern
8.  Combustibili,  tranne  gli  oli  minerali.
9  Polveri  ed  esplosivi  non  preparati  specialmente
per  usi  di  guerra.
10.  Ferri  da  cavallo  e  materiali  di  mascalcia.
11.  Finimenti  e  oggetti  di  selleria.
12.  Binoccoli  da  campo,  telescopi,  cronometri.  ed
ogni  sorta  di  strumenti  nautici.
13.  Le  materie  d’ogni  specie  utili  per  la  concia,
compresi  i  tannini  e  gli  altri  estratti  adatti  alla  concia.
Art.  3.  Il  presente  decreto  avrä  elfetto  da  oggi.
Dato  Roma,  addi  3  giugno  1915.
d)  Blockade.
1.  Block  adeerklärung:
Im  Hinblick  auf  den  Kriegszustand  zwischen  Italien ­
  und  Österreich-Ungarn  und  mit  Rücksicht  darauf,
daß  einige  Häfen  an  der  albanischen  Küste  den  österreichisch-ungarischen ­
  Marinebehörden  zur  heimlichen  Versorgung ­
  ihrer  kleinen  Kriegsschiffe  dienen,  erklärt  die
italienische  Regierung:
Vom  26.  Mai  1915  ab  werden  seitens  der  italienischen ­
  Seestreitkräfte  in  effektiver  Blockade  gehalten:
            
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