Full text : Der Wirtschaftskrieg

168

o  a  riposo,  oppure  da  un  presidente  di  sezione  di  Corte
di  cassazione  in  attivita  di  servizio.
Essa  b  composta  di  membri  ordinär!  a  di  membri
supplenti.
Sono  membri  ordinari:
a)  un  ufficiale  ammiraglio;
b)  un  membro  del  Contenzioao  diplomatico;
c)  un  consigliere  di  Stato;
d)  il  direttore  generale  della  marina  mercantile;
e)  l’ispettore  delle  capitanerie  di  porto;
f)  un  magistrato  del  personale  giudicante  di  gradi
non  inferiore  a  consigliere  di  Corte  d’appello.
In  ciascuna  delle  categorie  di  cui  alle  lettere  a),
b),  c)  ed  f)  b  scelto  un  membro  supplente.
Art.  3.  Un  commissario  del  Governo  promuove
l’istanza  a  nome  del  Governo  e  dä  le  sue  conclusioni.
Funziona  da  commissario  del  Governo  un  magistrato ­
  del  Pubblieo  Ministero  di  grado  non  inferiore
al  procuratore  del  Re.  In  caso  di  assenza  o  di  Impedimente ­
  ne  assunrnrä  temporaneamonte  le  funzioni  un
altro  magistrato  del  Pubblieo  Ministero.
II  commissario  del  Governo  e  il  commissario
supplente,  ove  questi  lo  sostituisca  all’  udienza,  non
banne  voto  deliberativo  e  non  possono  assistero  alla
votazione.
Art.  4.  La  Commissione  delle  prede  b  assistita  da
un  segretario  senza  voto,  scelto  tra  i  funzionari  delP
Amministrazione  centrale  della  marina,  di  grado  non
inferiore  a  quelle  di  capo  sezione.
11  segretario  b  coadiuvato  da  un  vice-segretario
che  lo  sostituisce  in  caso  di  temporaneo  impedimento.
Il  vice-segretario  b  scelto  tra  i  funzionari  del  Ministero ­
  della  marina,  del  Ministern  degli  affari  esteri,  e
del  Ministero  di  grazia,  giustizia  e  dei  culti  di  grado
non  inferiore  a  quelle  di  primo  segretario.
Art.  5.  Il  preäidente,  i  membri  ordinari  e
supplenti  della  Commissione  delle  prede,  il  commissario
del  Governo,  il  commissario  supplente,  e  il  segretario
sono  nominati  con  Nostro  decreto,  sulla  proposta  dei
ministri  della-marina,  degli  affari  esteri,  e  di  grazia
giustizia  e  dei  culti.
Il  vice-segretario  b  nominato  con  decreto  degli
stessi  ministri.
Art.  6.  La  Commissione  delle  prede  cbmpila
nelle  sue  prime  adunanze,  un  regulamento  interne  per
l’adempimento  del  proprio  ufficio.
Tale  regolamento  b  pubblicato  nella  Gazetta,
ufficiale.
Art.  7.  Le  deliberazioni  della  Commissione  sono
valide  quando  vi  intervengono  almeno  cinque  membri
compreso  il  presi  deute,  o  chi  ne  fa  le  veci.
In  caso  di  paritä  di  voti,  quelle  del  presidente  o
di  chi  ne  fa  le  veci,  determina  la  maggioranza.
Art.  8.  Le  parti  hanno  facoltä  di  presentare  memorie
  scritte,  dirette  al  presidente  della  Commissione.
Art.  9.  Gli  agenti  di  potenze  estere,  accreditati
presse  il  Governo  del  Re,  possono  indirizzare  al  commissario ­
  del  Governo  presse  la  Commissione  delle

prede  quelle  osservazioni  che  giudichtno  opportune
nelT  Interesse  dei  loro  nazionali.
Art.  10.  Le  sentenze  della  Commissione  delle
prede  sono  motivate.  Esse  non  sono  soggette  all’appello,
opposizione  o  revocazione,  salvo  i  ricorso  alla  suprema
Corte  di  cassazione  nei  termini  e  con  le  norme  stabilite
  dair  art.  3  della  legge  31  marzo  1877,  n.  3761
(serie  2  »).
Art.  11.  Le  decisioni  della  Commissione  delle
prede  sono  comunicate  ai  ministri  degli  affari  esteri
e  della  marina,,  entro  otto  giorni  da  quelle  in  quelle
in  cui  furono  pronunciate.
Art.  12.  Le  spese  di  segreteria  ed  altre  aceessorie
  per  il  funzionamento  ed  il  servizio  della  Commissione ­
  delle  prede  sono  poste  a  carico  dei  fondi
straordinari  messi  a  disposizione  del  Ministero  della
marina  in  conseguenza  degli  avvenimenti  internazionali.

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del
sigillo  dello  Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale
delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno  d'Italia  mandando
a  ehiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare.
Dato  a  Roma,  addi  30  maggio  1915.
(Gazetta  Ussiziale  vom  11.  Juni  1915.)
41  bers  e-tz-n  n  g.
Dekret  der  S  t  a  tt  h  a  l  t  e  rs  ch  a  f  t  Nr.  807
betreffend  Errichtung  einer  Prisenkommifsion
(„Gazetta  Ufficiale"  vom  11.  Juni  1915
Nr.  147).
Art.  1.  Die  Prisenkommifsion,  welche  im  Artikel
225  des  Handelsmarine-Gesetzbuches  vorgesehen  ist,  hat
ihren  Sitz  in  Rom  und  amtiert  auch  für  die  Kolonien. ­

Art.  2.  An  der  Spitze  der  Prisenkommifsion  steht
ein  erster  Vorsitzender  eines  Oberlandesgerichtes  im
Dienste  oder  im  Ruhestarwe  oder  ein  aktiver  Sektionspräsident ­
  des  Kassationsgerichtes.
Sie  besteht  aus  ordentlichen  und  Ersatzmitglieüecn.
Ordentliche  Mitglieder  sind:
a)  ein  Admiral,
b)  ein  Mitglied  des  diplomatischen  Streitgerichtshofes, ­

c)  ein  Staatsrat,
d)  der  Generaldirektor  der  Handelsmarine,
e)  der  Inspektor  der  Hafenkapitanate,
f)  ein  Gerichtsmagistrat  von  keinem  niedrigeren
Grade  als  Oberlandesgerichtsrat.
Für  jede  der  Kategorien  a,  b,  c,  d  und  f  wird
ein  Ersatzmitglied  gewählt.
Art.  3.  Ein  Regierungskommissär  betreibt  die
Sache  namens  der  Regierung  und  stellt  seine  Anträge.
Als  Regierungskommissär  amtiert  ein  Funktionär  der
Staatsanwaltschaft  von  nicht  geringerem  Range  als
königl.  Anwalt.  Im  Falle  seiner  Abwesenheit  oder  Verhinderung ­
  wird  seine  Funktion  vorübergehend  ein
anderer  Magistrat  der  Staatsanwaltschaft  übernehmen. ­

            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.