Full text : Der Wirtschaftskrieg

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die  letzte  Zahlungsfrist  am  30.  Juni  1915  abläuft  bis
zu  den  Zahlungen,  welche  am  Ende  des  der  Veröffentlichung ­
  des  Friedens  folgenden  Vierteljahres  vorgenommen ­
  werden,  eingestellt.
Es  werden  die  Zeugnisse  über  die  Verlängerung,
welche  nach  Ablauf  der  gesetzlichen  Frist  von  Personen
verlangt  werden,  welche  den  Nachweis  erbringen,  daß
sie  sich  in  der  von  den  Artikeln  2  und  3  vorgesehenen
Lage  befinden,  ausgestellt  werden,  wenn,  die  genannte
Frist  im  Augenblicke  der  Kriegserklärung  noch  nicht  abgelaufen ­
  war.
Art.  5.  Es  werden  bis  nach  der  Kundmachung
des  Friedens  die  Ausstelluirg  von  Zeugnissen  über
Patente,  die  Registrierung  von  Modellen  oder  Fabrikszeichnungen, ­
  die  Umschreibung  von  Marken  oder  Fabrikszeichen ­
  und  die  Registrierung  der  Übertragung  von
Patenten  und  Marken  zugunsten  von  Bürgern,  eingestellt ­
  werden,  welche  jenen  Staaten  angehören,  welche
sich  mit  Italien  im  Kriegszustände  befinden.
Art.  6.  Das  vorliegende  Dekret  tritt  mit  seinem
Datum  in  Kraft.
Rom.  20-  Juni  1915.
(II  Sole  vom  8.  Juli  1914.)
5.  Geerechtliche  Maßnahmen.
a)  Anwendung  der  Londoner  Deklaration.
Decreto  luogotenenziale  n.  840  relativo  ai  principi
  di  diritto  marittimo  in  tempo  di  guerra
adottati  dallMtalia  nel  presente  conflitto  internazionale
  («Gazzetta  Ufficiale»  del  15  giugno
1915,  n.  150).
Visto  il  Codice  per  la  marina  mercantile  del
Kegno  d’Italia  (Parte  I,  titolo  IV);
Vista  la  dichiarazione  relatiya  al  diritto  della
guerra  marittima  firmata  a  Londra  il  26  febbraio  1909,
che  non  d  stata  ancora  ratificata  dal  Kegno  d’Italia;
Visto  il  presente  stato  di  guerra;
In  virtü  del  poteri  straordinari  conferiti  al  Governo
  del  Re  con  la  legge  22  maggio  1915,  n.  671  ;
Sentito  il  Consiglio  dei  ministri;
Sulla  proposta  del  ministro  della  marina,  di  Concerto ­
  con  quello  degli  affari  esteri,  delle  colonie,  e
della  grazia  e  giustizia  e  dei  culti;
Abbiamo  decretato  e  deeretiamo:
Art.  1.  Durante  l’attuale  stato  di  guerra  saranno
adottate  e  messe  in  vigore  dal  Governo  del  Ke  le
disposizioni  della  dichiarazione  firmata  a  Londra  il  26
febbraio  1909,  ad  eccezione  degli  articoli  22,  24  e  28,
e  salvo  le  modificazioni  contenute  negli  articoli  seguenti.

|L  Una  nave  neutrale,  che  secondo  le  carte  di  bordo
abbia  una  destinazione  neutrale,  e,  che  nonostante  la
destinazione  dichiarata  dalle  carte  di  bordo,  diriga  ad
un  porto  nemico,  sarä  soggetta  a  cattura  e  confisca,  se
sarä  incontrata  prima  della  fine  del  viaggio  di  ritorno.


Art.  3.  La  destinazione  iudicata  nell'art.  33  della
dichiarazione  di  Londra  sarä  presunta  come  reale  (oltre
le  presunzioni  previste  nell’art.  34)  se  le  merci  sono
consegnate  ad  un  agente  di  uno  Stato  nemico,  ovvero
per  conto  di  un  agente  di  Stato  nemico.
Art.  4.  Nonostante  le  disposizioni  dell’art.  35
della  dichiarazione  di  Londra,  il  contrabbando  condizionale
  sarä  soggetto  a  cattura  a  bordo  di  una  nave
diretta  a  un  porto  neutrale,  se  i  recapiti  di  bordo  non
mostrano  chi  b  il  consegnatario  delle  merci,  ovvero  se
essi  mostrano  che  il  consegnatario  delle  merci  risiede
in  territorio  appartenente  al  nemico  o  da  lni  occupato.

Art.  5.  Nei  casi  indicati  dal  precedente  art.  4
resta  a  carico  dei  proprietari  della  merce  di  provare
che  la  destinazione  di  questa  era  innocente.
Art.  6.  Quando  risulti  al  Governo  del  Ke  che  un
Governo  nemico  rifornisce  le  sue  forze  armate  per
mezzo  o  attraverso  un  paese  neutrale,  i  ministri  degli
affari  esteri  e  della  marina  potranno  disporre,  con  loro
provvedimento  preso  di  concerto,  che  non  sia  applicato
  l’art.  35  della  dichiarazione  di  Londra  rispetto
alle  navi  direkte  ad  un  porto  di  tale  paese.
Tale  disposizione  sarä  pubblicata  nella  Gazzetta ­
  Ufficiale  e  avrä  vigore  finchb  non  sarä
abrogata  con  altro  analoge  provvedimento.
Per  tutto  il  tempo  in  cui  tale  disposizione  avrä
vigore,  una  nave  che  trasporti  contrabbando  di  guerra,
condizionale  ad  un  porto  di  quel  paese  sarä  succettibile
  di  cattura.
Dato  a  Roma,  addi  3  giugno  1915.
b)  Behandlung  feindlicher  Handelsschiffe.
/  ‘  .
La  posizione  dei  piroscafi  austriad  e  tedeschi
/che  si  trovano  nei  porti  italiani.
/  Roma,  23  maggio.
Il  Regio  Decreto  pubblicato  dalla  Gazetta  Ufficiale
con  cui  si  stabilisce  che  viene  sospesa  l’applicazione
degli  articoli  211  e  243  del  Codice  della  Marina  Mercantile ­
  b  cosi  formulato:
Visto  il  Codice  per  la  Marina  mercantile  del  Regno
d’Italia;  visto  che  le  Potenze  belligeranti  nell’attuale
conflitto  internazionale  esercitano  il  diritto  di  preda  ed
hanno  ritenuto  nei  propri  porti  le  navi  mercantili
nemiche  che  vi  si  trovavano  all’  inizio  delle  ostilitä
sentito  il  Consiglio  dei  ministri  e  sulla  proposta  del
ministo  della  Marina  di  concerto  con  quello  di  Grazia
e  Giustizia  e  Culti,  si  decreta:
Articolo  unico.  —  Nel  caso  di  partecipazione  doll’
Italia  all’attuale  conflitto  internazionale  non  saranno
applicati  gl!  articoli  211  e  245  del  Codice  per  la  marina ­
  mercantile.
Ora,  per  comprendere  bene  l’importanza  di  queste
decreto,  converrä  riferire  il  testo  dei  due  articoli  di
cui  sopra,  che  b  il  seguente  :
Art.  211.  —  La  cattura  e  la  preda  di  navi  mercantili ­
  di  nazioni  nemiche  per  parke  delle  navi  da
            
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